DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 (Raccolta 2022) 

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in  particolare
nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della  formazione
superiore. (22G00002) 
(GU n.4 del 7-1-2022)
 
 Vigente al: 8-1-2022  
 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visti  gli  articoli  32  e  117,  secondo  e  terzo  comma,  della
Costituzione; 
  Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; 
  Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante  «Misure
urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro
pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»; 
  Visto il decreto-legge 8 ottobre  2021,  n.  139,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  dicembre  2021,  n.   205,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  l'accesso  alle   attivita'   culturali,
sportive e ricreative,  nonche'  per  l'organizzazione  di  pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n.  172,  recante  «Misure
urgenti per il  contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19  e  per  lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del  21
aprile 2021, nonche' gli articoli 1, comma 1,  del  decreto-legge  23
luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  16
settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge  24  dicembre
2021, n. 221, con cui e' stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di
emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica; 
  Considerato  che  l'attuale   contesto   di   rischio   impone   la
prosecuzione delle iniziative di carattere  straordinario  e  urgente
intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni
di pregiudizio per la collettivita'; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  integrare  il
quadro delle vigenti  misure  di  contenimento  alla  diffusione  del
predetto adottando adeguate  e  immediate  misure  di  prevenzione  e
contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  rafforzare  il
quadro delle vigenti misure  di  contenimento  della  diffusione  del
virus, estendendo, tra l'altro, l'obbligo vaccinale ai soggetti ultra
cinquantenni  e  a  settori  particolarmente  esposti,  quali  quello
universitario e dell'istruzione superiore. 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 5 gennaio 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
        Estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione 
                    dell'infezione da SARS-CoV-2 
 
  1.  Al  decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  dopo  l'articolo
4-ter sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 4-quater (Estensione dell'obbligo di  vaccinazione  per  la
prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni).  -
1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino
al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere
adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di
cura  e  assistenza,   l'obbligo   vaccinale   per   la   prevenzione
dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter,  si  applica
ai cittadini italiani e di altri  Stati  membri  dell'Unione  europea
residenti nel territorio dello Stato, nonche' ai cittadini  stranieri
di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio  1998,
n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo  anno  di  eta',  fermo
restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter. 
    2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di  accertato
pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche
documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito
o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del  Ministero
della  salute  in  materia  di  esenzione  dalla  vaccinazione   anti
SARS-CoV-2; in  tali  casi  la  vaccinazione  puo'  essere  omessa  o
differita. L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento  della
vaccinazione fino alla prima data utile  prevista  sulla  base  delle
circolari del Ministero della salute. 
    3. La disposizione di cui al comma 1 si applica  anche  a  coloro
che compiono il cinquantesimo anno  di  eta'  in  data  successiva  a
quella di entrata in vigore della  presente  disposizione,  fermo  il
termine del 15 giugno 2022, di cui al comma 1. 
    Art.  4-quinquies  (Estensione   dell'impiego   dei   certificati
vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro). - 1. A decorrere dal
15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies,  commi
1 e 2, 9-sexies, commi  1  e  4,  e  9-septies,  commi  1  e  2,  del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  ai  quali  si  applica  l'obbligo
vaccinale di cui all'articolo 4-quater, per l'accesso  ai  luoghi  di
lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e  sono
tenuti  a  esibire  una  delle  certificazioni  verdi   COVID-19   di
vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2,  lettere
a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021. 
    2. I datori di lavoro pubblici di  cui  all'articolo  9-quinquies
del decreto-legge n. 52 del 2021, i datori di lavoro privati  di  cui
all'articolo  9-septies  del  decreto-legge  n.  52   del   2021,   i
responsabili  della  sicurezza  delle  strutture  in  cui  si  svolge
l'attivita'   giudiziaria   di   cui   all'articolo   9-sexies    del
decreto-legge n. 52 del 2021, sono tenuti a  verificare  il  rispetto
delle prescrizioni di cui  al  comma  1  per  i  soggetti  sottoposti
all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono
la propria attivita' lavorativa nei rispettivi luoghi di  lavoro.  Le
verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1  sono
effettuate con le modalita' indicate dall'articolo 9, comma  10,  del
decreto-legge n. 52 del 2021. 
    3. Il possesso delle certificazioni  verdi  COVID-19  di  cui  al
comma 1 da parte dei soggetti sottoposti all'obbligo di  vaccinazione
di  cui  all'articolo  4-quater  che  svolgono  la   loro   attivita'
lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di  lavoro  e'  effettuata
dai soggetti di cui al comma 2,  nonche'  dai  rispettivi  datori  di
lavoro. 
    4. I lavoratori di cui ai commi 1, nel caso in cui comunichino di
non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui  al
comma 1 o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai
luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e  la  sicurezza  dei
lavoratori  nei  luoghi   di   lavoro,   sono   considerati   assenti
ingiustificati, senza conseguenze disciplinari  e  con  diritto  alla
conservazione del rapporto di lavoro, fino alla  presentazione  della
predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.  Per
i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non  sono
dovuti la retribuzione ne'  altro  compenso  o  emolumento,  comunque
denominati. Per le imprese,  fino  al  15  giugno  2022,  si  applica
l'articolo 9-septies, comma 7, del medesimo decreto-legge n.  52  del
2021. 
    5. E' vietato l'accesso dei lavoratori  di  cui  al  comma  1  ai
luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di cui al predetto  comma
1. 
    6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e  5  e'
sanzionata ai  sensi  dell'articolo  4,  commi  1,  3,  5  e  9,  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
La sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per  quanto  non
stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni  I  e  II
del  capo  I  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  in  quanto
compatibili. Per le  violazioni  di  cui  al  comma  5,  la  sanzione
amministrativa prevista  dal  comma  1  del  citato  articolo  4  del
decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita nel pagamento di una  somma
da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze  disciplinari
secondo i rispettivi ordinamenti di settore. 
    7. Per il periodo in cui la vaccinazione e' omessa  o  differita,
il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui all'articolo 4-quater,
comma  2,  a  mansioni  anche  diverse,  senza   decurtazione   della
retribuzione, in  modo  da  evitare  il  rischio  di  diffusione  del
contagio da SARS-CoV-2. 
    8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9-sexies, commi 8  e
8-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021. 
    9. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
    Art. 4-sexies (Sanzioni pecuniarie). - 1. In caso di inosservanza
dell'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater,  si  applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei  seguenti
casi: 
      a) soggetti che alla data del  1°  febbraio  2022  non  abbiano
iniziato il ciclo vaccinale primario; 
      b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio  2022  non  abbiano
effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario  nel
rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con  circolare  del
Ministero della salute; 
      c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio  2022  non  abbiano
effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario
entro i termini di  validita'  delle  certificazioni  verdi  COVID-19
previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile  2021,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.
87. 
    2. La sanzione di cui al comma 1 si  applica  anche  in  caso  di
inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e
4-ter. 
    3. L'irrogazione della sanzione di cui al comma 1,  nella  misura
ivi stabilita, e'  effettuata  dal  Ministero  della  salute  per  il
tramite dell'Agenzia  delle  entrate-Riscossione,  che  vi  provvede,
sulla  base  degli  elenchi  dei  soggetti  inadempienti  all'obbligo
vaccinale  periodicamente  predisposti  e  trasmessi   dal   medesimo
Ministero, anche acquisendo  i  dati  resi  disponibili  dal  Sistema
Tessera Sanitaria  sui  soggetti  assistiti  dal  Servizio  Sanitario
Nazionale vaccinati per COVID-19,  nonche'  su  quelli  per  cui  non
risultano vaccinazioni  comunicate  dal  Ministero  della  salute  al
medesimo sistema e,  ove  disponibili,  sui  soggetti  che  risultano
esenti dalla vaccinazione. Per la finalita' di cui al presente comma,
il Sistema Tessera Sanitaria  e'  autorizzato  al  trattamento  delle
informazioni su  base  individuale  inerenti  alle  somministrazioni,
acquisite dall'Anagrafe Nazionale Vaccini ai sensi  dell'articolo  3,
comma 5-ter, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  12  marzo  2021,  n.  29,  nonche'   al
trattamento dei  dati  relativi  agli  esenti  acquisiti  secondo  le
modalita' definite con il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di cui all'articolo 9-bis, comma  3,  del  decreto-legge  22
aprile 2021, n. 52, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
giugno 2021, n. 87. 
    4. Il Ministero  della  salute,  avvalendosi  dell'Agenzia  delle
entrate-Riscossione comunica ai  soggetti  inadempienti  l'avvio  del
procedimento  sanzionatorio  e  indica  ai  destinatari  il   termine
perentorio  di  dieci  giorni   dalla   ricezione,   per   comunicare
all'Azienda sanitaria locale competente  per  territorio  l'eventuale
certificazione relativa al differimento o all'esenzione  dall'obbligo
vaccinale,   ovvero   altra   ragione   di   assoluta   e   oggettiva
impossibilita'. Entro il medesimo  termine,  gli  stessi  destinatari
danno notizia  all'Agenzia  delle  entrate-Riscossione  dell'avvenuta
presentazione di tale comunicazione. 
    5. L'Azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette
all'Agenzia delle  entrate-Riscossione,  nel  termine  perentorio  di
dieci giorni dalla  ricezione  della  comunicazione  dei  destinatari
prevista  al  comma   4,   previo   eventuale   contraddittorio   con
l'interessato,   un'attestazione    relativa    alla    insussistenza
dell'obbligo vaccinale o all'impossibilita' di adempiervi di  cui  al
comma 4. 
    6. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in cui l'Azienda
sanitaria locale competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo
vaccinale, ovvero l'impossibilita' di adempiervi, di cui al comma  4,
provvede, in  deroga  alle  disposizioni  contenute  nella  legge  24
novembre 1981, n. 689, e mediante la notifica, ai sensi dell'articolo
26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
602, ed entro centottanta giorni dalla relativa trasmissione,  di  un
avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo. Si applicano,  in
quanto   compatibili,   le   disposizioni   dell'articolo   30    del
decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
    7. ln caso di opposizione alla sanzione contenuta nell'avviso  di
cui al comma 6 resta ferma  la  competenza  del  Giudice  di  Pace  e
l'Avvocatura dello Stato  assume  il  patrocinio  dell'Agenzia  delle
entrate-Riscossione, passivamente legittimata. 
    8. Le entrate derivanti dal comma 1 sono periodicamente versate a
cura dell'Agenzia delle  entrate  Riscossione  ad  apposito  capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo
emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo  2
gennaio 2018, n. 1, per il successivo trasferimento alla contabilita'
speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27.». 
                               Art. 2 
 
Estensione dell'obbligo vaccinale  al  personale  delle  universita',
delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e  coreutica
                 e degli istituti tecnici superiori 
 
  1. All'articolo 4-ter del decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  maggio  2021,  n.  76,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Dal  1°
febbraio 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione  dell'infezione
da SARS-CoV-2 di cui  al  comma  1  si  applica  al  personale  delle
universita', delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale
e coreutica e degli istituti tecnici superiori.»; 
    b) al comma 2: 
      1) al primo periodo, dopo le parole «comma 1» sono aggiunte  le
seguenti: «e del comma 1-bis»; 
      2) al secondo periodo, dopo le parole «comma  1,  lettera  a),»
sono inserite le seguenti: «e comma 1-bis)»; 
    c) al comma 3, le parole «il termine di sei mesi a decorrere  dal
15 dicembre 2021» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il  15  giugno
2022»; 
    d) nella rubrica, le parole «e degli Istituti penitenziari»  sono
sostituite dalle seguenti:  «,  degli  istituti  penitenziari,  delle
universita', delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale
e coreutica e degli istituti tecnici superiori». 
                               Art. 3 
 
     Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 
 
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 9-bis: 
      1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. Fino al 31 marzo 2022, e'  consentito  esclusivamente
ai soggetti in possesso di una delle certificazioni  verdi  COVID-19,
di cui all'articolo 9, comma  2,  l'accesso  ai  seguenti  servizi  e
attivita', nell'ambito del territorio nazionale: 
          a) servizi alla persona; 
          b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e  finanziari,
attivita' commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il
soddisfacimento di esigenze  essenziali  e  primarie  della  persona,
individuate con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
adottato su proposta  del  Ministro  della  salute,  d'intesa  con  i
Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,  della  giustizia,  dello
sviluppo economico e della pubblica amministrazione,  entro  quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; 
          c) colloqui  visivi  in  presenza  con  i  detenuti  e  gli
internati, all'interno  degli  istituti  penitenziari  per  adulti  e
minori. 
        1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, lettere a) e c)
si applicano dal 20 gennaio 2022. La disposizione  di  cui  al  comma
1-bis, lettera b), si applica dal 1° febbraio 2022, o dalla  data  di
efficacia del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di
cui alla medesima lettera, se diversa. Le verifiche che l'accesso  ai
servizi, alle attivita' e agli uffici di cui al comma  1-bis  avvenga
nel rispetto  delle  prescrizioni  di  cui  al  medesimo  comma  sono
effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili ai sensi del
comma 4.»; 
      2) al comma 3,  le  parole  «comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «commi 1 e 1-bis»; 
        b) all'articolo 9-sexies: 
          1) al comma 4, dopo le parole: «e ai giudici popolari» sono
aggiunte le seguenti: «, nonche'  ai  difensori,  ai  consulenti,  ai
periti  e  agli  altri  ausiliari  del   magistrato   estranei   alle
amministrazioni della giustizia»; 
          2)  il  comma  8  e'  sostituito  dal  seguente:   «8.   Le
disposizioni del presente articolo non si applicano  ai  testimoni  e
alle parti del processo.»; 
          3) dopo  il  comma  8  e'  aggiunto  il  seguente:  «8-bis.
L'assenza del  difensore  conseguente  al  mancato  possesso  o  alla
mancata esibizione della certificazione  verde  COVID-19  di  cui  al
comma 1 non costituisce impossibilita'  di  comparire  per  legittimo
impedimento.»; 
        c) all'articolo 9-septies,  il  comma  7  e'  sostituito  dal
seguente: «7.  Nelle  imprese,  dopo  il  quinto  giorno  di  assenza
ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro puo' sospendere
il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto  di
lavoro stipulato per la sostituzione, comunque  per  un  periodo  non
superiore a dieci giorni lavorativi,  rinnovabili  fino  al  predetto
termine del 31 marzo  2022,  senza  conseguenze  disciplinari  e  con
diritto alla conservazione del posto  di  lavoro  per  il  lavoratore
sospeso.». 
  2.  All'articolo  6  del  decreto-legge  6  agosto  2021,  n.  111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133,
relativo alle certificazioni verdi COVID-19 per la Repubblica di  San
Marino, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Fino al 28 febbraio 2022, ai soggetti di cui al  comma  1
non  si  applicano  altresi'  le  disposizioni  di  cui  all'articolo
4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e all'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.». 
                               Art. 4 
 
Gestione dei casi di  positivita'  all'infezione  da  SARS-CoV-2  nel
              sistema educativo, scolastico e formativo 
 
  1. Nella gestione dei  contatti  stretti  con  soggetti  confermati
positivi  all'infezione  da   SARS-CoV-2   nel   sistema   educativo,
scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non
paritarie nonche' i centri provinciali per l'istruzione degli adulti,
ferma   restando   l'applicazione   per   il   personale   scolastico
dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
per gli alunni si applicano le seguenti misure: 
    a) nelle istituzioni del sistema integrato  di  educazione  e  di
istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, in presenza  di  un  caso  di  positivita'  nella
stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al
medesimo gruppo classe una sospensione delle relative  attivita'  per
una durata di dieci giorni; 
    b) nelle scuole primarie di cui  all'articolo  4,  comma  2,  del
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59: 
      1) in presenza di un  caso  di  positivita'  nella  classe,  si
applica alla medesima classe  la  sorveglianza  con  test  antigenico
rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di
positivita' e da ripetersi dopo cinque giorni; 
      2) in presenza di almeno due casi di positivita' nella  classe,
si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata
di dieci giorni; 
    c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo  4,
comma 3, del decreto legislativo 19  febbraio  2004,  n.  59  nonche'
nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di  istruzione
e formazione professionale  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: 
      1) con un caso di positivita'  nella  classe  si  applica  alla
medesima classe l'autosorveglianza, con l'utilizzo di  mascherine  di
tipo FFP2 e con didattica in presenza; 
      2) con due casi di positivita' nella  classe,  per  coloro  che
diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale  primario  o
di essere guariti da  meno  di  centoventi  giorni  oppure  di  avere
effettuato la dose di richiamo, si  applica  l'autosorveglianza,  con
l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con  didattica  in  presenza.
Per gli altri soggetti, non  vaccinati  o  non  guariti  nei  termini
summenzionati, si applica la  didattica  digitale  integrata  per  la
durata di dieci giorni; 
      3) con almeno tre casi di positivita' nella classe, si  applica
alla medesima classe la didattica a distanza per la durata  di  dieci
giorni. 
  2. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di  accedere  o  permanere
nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria  o  temperatura
corporea superiore a 37,5°. 
                               Art. 5 
 
Misure urgenti per il tracciamento  dei  contagi  da  COVID-19  nella
                       popolazione scolastica 
 
  1. Al fine di assicurare, sino al 28 febbraio 2022, l'attivita'  di
tracciamento dei contagi da COVID-19  nell'ambito  della  popolazione
scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggette
alla autosorveglianza di cui all'articolo  4,  mediante  l'esecuzione
gratuita di test antigenici rapidi per  la  rilevazione  di  antigene
SARS-CoV-2,  di  cui  all'articolo  9,  comma  1,  lettera  d),   del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sulla base di idonea  prescrizione
medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal  pediatra  di
libera scelta, presso le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418  e
419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 o  le  strutture  sanitarie
aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma  1,  del
decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e' autorizzata  a  favore  del
Commissario straordinario per l'attuazione e il  coordinamento  delle
misure occorrenti per  il  contenimento  e  contrasto  dell'emergenza
epidemiologica COVID-19 la spesa di 92.505.000 euro per l'anno  2022,
a valere  sulle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente,  ivi
incluse  quelle  confluite  sulla  contabilita'   speciale   di   cui
all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge  24  aprile  2020,  n.  27,  ai  sensi
dell'art. 34, comma 9-quater, del decreto-legge 25  maggio  2021,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106. 
  2. Al fine di ristorare le farmacie e le strutture sanitarie per  i
mancati  introiti  derivanti  dall'applicazione  del  comma   1,   il
Commissario straordinario provvede  al  trasferimento  delle  risorse
alle regioni e alle province autonome di Trento e  di  Bolzano  sulla
base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria,  secondo  le
medesime  modalita'  previste  dai   protocolli   d'intesa   di   cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. 
  3. Alla compensazione degli effetti in termini di  indebitamento  e
fabbisogno, pari a  42,505  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189. 
                               Art. 6 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 7 gennaio 2022 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Speranza, Ministro della salute 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia