DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 

Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e  per  lo
svolgimento in sicurezza  delle  attivita'  nell'ambito  del  sistema
educativo, scolastico e formativo. (22G00014) 
(GU n.29 del 4-2-2022)
 
 Vigente al: 5-2-2022  
 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visti  gli  articoli  32  e  117,  secondo  e  terzo  comma,  della
Costituzione; 
  Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; 
  Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante  «Misure
urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro
pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»; 
  Visto il decreto-legge 8 ottobre  2021,  n.  139,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  dicembre  2021,  n.   205,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  l'accesso  alle   attivita'   culturali,
sportive e ricreative,  nonche'  per  l'organizzazione  di  pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n.  172,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022,  n.  3,  recante  «Misure
urgenti per il  contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19  e  per  lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»; 
  Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n.1, recante «Misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei  luoghi  di
lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del  21
aprile 2021, nonche' gli articoli 1, comma 1,  del  decreto-legge  23
luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  16
settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge  24  dicembre
2021, n. 221, con cui e' stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di
emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica; 
  Considerata l'esigenza di dettare nuove disposizioni  in  relazione
alla durata delle certificazioni verdi COVID-19; 
  Ritenuto  di  dover  introdurre  misure   idonee   a   disciplinare
l'accesso, in condizioni di sicurezza, ai servizi  e  alle  attivita'
sul territorio nazionale da parte di soggetti  provenienti  da  altri
Stati; 
  Considerata  la  necessita'  di  aggiornamento  e  revisione  delle
modalita' di  gestione  dei  casi  di  positivita'  all'infezione  da
SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e  formativo,  anche  in
ragione del miglioramento del quadro epidemiologico e della  maggiore
immunizzazione e copertura vaccinale nella fascia d'eta'  dai  cinque
agli undici anni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 2 febbraio 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri dell'istruzione e della salute; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Durata   delle   certificazioni   verdi    COVID-19    di    avvenuta
  somministrazione  della  dose  di   richiamo   della   vaccinazione
  anti-SARS-CoV-2 o di avvenuta guarigione da COVID-19 
  1.  All'articolo  9  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, secondo  periodo,  le  parole  «la  certificazione
verde COVID-19 ha una validita' di sei mesi a far data dalla medesima
somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «la  certificazione
verde   COVID-19   ha   validita'   a   far   data   dalla   medesima
somministrazione senza necessita' di ulteriori dosi di richiamo»; 
    b) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:  «4-bis.  A  coloro
che  sono  stati  identificati  come  casi  accertati   positivi   al
SARS-CoV-2 oltre il  quattordicesimo  giorno  dalla  somministrazione
della  prima  dose  di   vaccino,   e'   rilasciata,   altresi',   la
certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis),  che
ha validita' di sei mesi  a  decorrere  dall'avvenuta  guarigione.  A
coloro che sono stati identificati come casi  accertati  positivi  al
SARS-CoV-2  a  seguito  del  ciclo   vaccinale   primario   o   della
somministrazione della relativa  dose  di  richiamo,  e'  rilasciata,
altresi', la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera
c-bis), che ha validita' a decorrere dall'avvenuta  guarigione  senza
necessita' di ulteriori dosi di richiamo.». 
                               Art. 2 
 
       Ulteriori disposizioni sul regime dell'autosorveglianza 
 
  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2020,  n.  74,
dopo il comma 7-ter e' inserito il seguente: 
    «7-quater.   Le   disposizioni   di   cui    al    comma    7-bis
sull'autosorveglianza  si  applicano  anche  in  caso  di  guarigione
avvenuta  successivamente  al  completamento  del   ciclo   vaccinale
primario.». 
                               Art. 3 
 
             Coordinamento con le regole di altri Paesi 
             per la circolazione in sicurezza in Italia 
 
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 9, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: 
      «9-bis. Ai soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso
di un certificato rilasciato  dalle  competenti  autorita'  sanitarie
estere di avvenuta guarigione o di avvenuta  vaccinazione  anti  SARS
-Cov-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente  in
Italia, nel caso  in  cui  siano  trascorsi  piu'  di  sei  mesi  dal
completamento  del  ciclo  vaccinale   primario   anti-SARS-Cov-2   o
dall'avvenuta guarigione da  COVID-19,  e'  consentito  l'accesso  ai
servizi e  alle  attivita'  per  i  quali  sul  territorio  nazionale
sussiste  l'obbligo  di  possedere  una  delle  certificazioni  verdi
COVID-19 da vaccinazione o guarigione di cui al comma 2 , lettere a),
b) e c-bis), c.d. green pass rafforzato, previa effettuazione di test
antigenico  rapido  o  molecolare  con  esito   negativo   al   virus
SARS-CoV-2, di cui al  comma  2,  lettera  c),  avente  validita'  di
quarantotto ore dall'esecuzione se antigenico rapido o di settantadue
ore se molecolare. L'effettuazione del test di cui al  primo  periodo
non e' obbligatoria in caso  di  avvenuta  guarigione  successiva  al
completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di  vaccinazioni
con vaccini non autorizzati o non riconosciuti  come  equivalenti  in
Italia, l'accesso ai servizi e alle attivita' di cui al primo periodo
e' consentito in ogni caso previa effettuazione  di  test  antigenico
rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al
comma  2,  lettera  c),   avente   validita'   di   quarantotto   ore
dall'esecuzione  se  antigenico  rapido  o  di  settantadue  ore   se
molecolare. 
      9-ter. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita'  di
cui al comma  9-bis,  sono  tenuti  a  verificare  che  l'accesso  ai
predetti servizi e attivita' avvenga nel rispetto delle  prescrizioni
di cui al medesimo comma 9-bis.  Le  verifiche  delle  certificazioni
verdi COVID-19 sono effettuate anche con le  modalita'  indicate  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato  ai  sensi
del comma 10. Nelle more della modifica del  menzionato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri sono autorizzati gli interventi
di adeguamento necessari a consentire le verifiche.»; 
    b) all'articolo 13: 
      1) al comma 1, primo  periodo,  dopo  le  parole  «8-ter»  sono
inserite le seguenti: «, 9, commi 9-bis e 9-ter,»; 
      2) al comma 1, terzo periodo, dopo le  parole  «due  violazioni
delle disposizioni di cui» sono inserite le seguenti: «al comma 9-ter
dell'articolo 9 e». 
                               Art. 4 
 
            Efficacia della certificazione verde COVID-19 
                          nella zona rossa 
 
  1. All'articolo 9-bis, comma 2-bis,  del  decreto-legge  22  aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  giugno
2021, n. 87, le parole «e arancione» sono sostituite dalle  seguenti:
«, arancione e rossa». 
                               Art. 5 
 
Spostamenti da e per le isole minori lagunari e lacustri e  trasporto
                         scolastico dedicato 
 
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  dopo  l'articolo
9-quater e' inserito il seguente: 
    «Art. 9-quater.1 (Spostamenti da e per le isole minori lagunari e
lacustri e trasporto scolastico dedicato). - 1.  Fatto  salvo  quanto
previsto dal comma 2 dell'articolo 9-quater, a decorrere  dalla  data
di entrata in vigore della presente disposizione e fino al  31  marzo
2022, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per  gli
spostamenti da e per le isole di cui all'allegato A  della  legge  28
dicembre 2001, n. 448, ovvero da e per le isole lagunari e  lacustri,
per documentati motivi di salute e, per gli studenti di eta'  pari  o
superiore ai 12 anni, di frequenza  dei  corsi  di  scuola  primaria,
secondaria di primo grado e di secondo grado, e' consentito anche  ai
soggetti  muniti  di  una  delle   Certificazioni   verdi   COVID-19,
comprovante  l'effettuazione  di  un   test   antigenico   rapido   o
molecolare,  con  esito  negativo  al  virus   SARS-Cov-2,   di   cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c), avente validita' di  quarantotto
ore dall'esecuzione se antigenico rapido  o  di  settantadue  ore  se
molecolare. 
    2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1,  agli  studenti  di
scuola primaria, secondaria di primo grado  e  di  secondo  grado  e'
consentito l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato  e  il
loro utilizzo, in deroga a quanto  previsto  dall'articolo  9-quater,
fermo restando l'obbligo di indossare  i  dispositivi  di  protezione
delle vie respiratorie di tipo FFP2 e il rispetto delle  linee  guida
per il trasporto scolastico  dedicato  di  cui  all'allegato  16  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.». 
                               Art. 6 
 
Gestione dei casi di  positivita'  all'infezione  da  SARS-CoV-2  nel
              sistema educativo, scolastico e formativo 
 
  1. Ferma restando per il personale  scolastico  l'applicazione  del
regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis,  del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio  2020,  n.  74,  nella  gestione  dei  contatti
stretti tra gli alunni a seguito della positivita'  all'infezione  da
SARS-CoV-2  nel  sistema  educativo,  scolastico  e  formativo,   ivi
compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonche' i  centri
provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano  le  seguenti
misure: 
    a) nelle istituzioni del sistema integrato  di  educazione  e  di
istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65: 
      1) fino a quattro casi di positivita' accertati tra i bambini e
gli alunni  presenti  nella  sezione  o  gruppo  classe,  l'attivita'
educativa e didattica prosegue per tutti in presenza  con  l'utilizzo
di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo  FFP2  da
parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno  successivo
alla data  dell'ultimo  contatto  con  l'ultimo  soggetto  confermato
positivo al COVID-19. In tali casi,  e'  fatto  comunque  obbligo  di
effettuare un test antigenico rapido o molecolare,  anche  in  centri
privati a cio' abilitati, o un test antigenico autosomministrato  per
la rilevazione  dell'antigene  SARS-CoV-2  alla  prima  comparsa  dei
sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto  giorno  successivo  alla
data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo  del  test  antigenico
autosomministrato   l'esito    negativo    e'    attestato    tramite
autocertificazione; 
      2) con cinque o piu' casi di positivita' accertati nella stessa
sezione o gruppo classe,  si  applica  alla  medesima  sezione  o  al
medesimo gruppo classe una sospensione delle relative  attivita'  per
una durata di cinque giorni; 
    b) nelle scuole primarie di cui  all'articolo  4,  comma  2,  del
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59: 
      1) fino a quattro casi di positivita' accertati tra gli  alunni
presenti in classe,  l'attivita'  didattica  prosegue  per  tutti  in
presenza con  l'utilizzo  di  dispositivi  di  protezione  delle  vie
respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti  e  degli  alunni  che
abbiano superato i sei anni di eta' fino al decimo giorno  successivo
alla data  dell'ultimo  contatto  con  l'ultimo  soggetto  confermato
positivo al COVID-19. In tali casi,  e'  fatto  comunque  obbligo  di
effettuare un test antigenico rapido o molecolare,  anche  in  centri
privati a cio' abilitati, o un test antigenico autosomministrato  per
la rilevazione  dell'antigene  SARS-CoV-2  alla  prima  comparsa  dei
sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto  giorno  successivo  alla
data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo  del  test  antigenico
autosomministrato   l'esito    negativo    e'    attestato    tramite
autocertificazione; 
      2) con cinque o piu' casi  di  positivita'  accertati  tra  gli
alunni presenti in classe, per  coloro  che  diano  dimostrazione  di
avere concluso il ciclo vaccinale primario o  di  essere  guariti  da
meno di centoventi giorni o dopo aver completato il  ciclo  vaccinale
primario,  oppure  di  avere  effettuato  la  dose  di  richiamo  ove
prevista, l'attivita' didattica prosegue in presenza  con  l'utilizzo
di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo  FFP2  da
parte dei docenti e degli alunni di eta' superiore ai sei  anni  fino
al decimo  giorno  successivo  alla  data  dell'ultimo  contatto  con
l'ultimo soggetto confermato positivo al  COVID-19.  Per  coloro  che
posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla  vaccinazione,
l'attivita'  didattica  prosegue  in  presenza  con  l'utilizzo   dei
dispositivi di protezione delle vie  respiratorie  di  tipo  FFP2  da
parte dei docenti e degli alunni di eta' superiore ai sei  anni  fino
al decimo  giorno  successivo  alla  data  dell'ultimo  contatto  con
l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di  coloro  che
esercitano la responsabilita' genitoriale. Per gli  altri  alunni  si
applica la didattica digitale  integrata  per  la  durata  di  cinque
giorni; 
    c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo  4,
comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio  2004,  n.  59,  nonche'
nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di  istruzione
e formazione professionale  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: 
      1) con un caso di positivita' accertato tra gli alunni presenti
in classe, l'attivita' didattica prosegue per tutti in presenza,  con
l'utilizzo di dispositivi di protezione  delle  vie  respiratorie  di
tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al  decimo  giorno
successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto  confermato
positivo al COVID-19; 
      2) con due o piu' casi di positivita' accertati tra gli  alunni
presenti in classe, per  coloro  che  diano  dimostrazione  di  avere
concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da  meno  di
centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario,
oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attivita' didattica
prosegue in presenza con  l'utilizzo  di  dispositivi  di  protezione
delle vie respiratorie di tipo FFP2 da  parte  dei  docenti  e  degli
alunni  fino  al  decimo  giorno  successivo  alla  data  dell'ultimo
contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al  COVID-19.  Per
coloro che posseggano un'idonea  certificazione  di  esenzione  dalla
vaccinazione,  l'attivita'  didattica  prosegue   in   presenza   con
l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle  vie  respiratorie  di
tipo FFP2 fino al decimo  giorno  successivo  alla  data  dell'ultimo
contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo  al  COVID-19,  su
richiesta di coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale per
i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni.  Per
gli altri alunni si applica la didattica digitale  integrata  per  la
durata di cinque giorni. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), numero 2),  lettera  b),
numero 2), primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo,  ai
bambini e agli alunni  della  sezione,  gruppo  classe  o  classe  si
applica il regime sanitario di autosorveglianza di  cui  all'articolo
1, comma 7-bis, del decreto-legge n.  33  del  2020,  con  esclusione
dell'obbligo di indossare  i  dispositivi  di  protezione  delle  vie
respiratorie fino a sei anni di eta'. Agli alunni per i quali non sia
applicabile il regime sanitario di  autosorveglianza  si  applica  la
quarantena precauzionale  della  durata  di  cinque  giorni,  la  cui
cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o
molecolare  per  la  rilevazione  dell'antigene  SARS-CoV-2   e   con
l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni  i  dispositivi
di protezione delle  vie  respiratorie  di  tipo  FFP2,  se  di  eta'
superiore a sei anni. La  riammissione  in  classe  dei  soggetti  in
regime di quarantena e' subordinata alla sola dimostrazione di  avere
effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo,
anche in centri privati a cio' abilitati. 
  3. Nelle istituzioni e nelle scuole di  cui  al  presente  articolo
resta fermo, in ogni caso, il divieto di  accedere  o  permanere  nei
locali  scolastici  con  sintomatologia  respiratoria  o  temperatura
corporea superiore a 37,5°. 
  4. Nelle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), la  sospensione
delle attivita' di cui al numero 2)  avviene  se  l'accertamento  del
quinto  caso  di  positivita'  si  verifica   entro   cinque   giorni
dall'accertamento del caso  precedente.  Per  le  scuole  primarie  e
secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione
e  formazione  professionale,  si  ricorre  alla  didattica  digitale
integrata di cui al comma 1, lettera b), numero 2), terzo periodo,  e
lettera   c),   numero   2),   terzo   periodo,   se   l'accertamento
rispettivamente del quinto e  del  secondo  caso  di  positivita'  si
verifica entro cinque giorni dall'accertamento del  caso  precedente.
Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19  non  e'
considerato il personale educativo e scolastico. 
  5. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di
cui al comma 1, lettera b), numero 2, primo periodo,  e  lettera  c),
numero 2), primo periodo, puo' essere controllata  dalle  istituzioni
scolastiche mediante l'applicazione  mobile  per  la  verifica  delle
certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9,  comma  10,
del  decreto-legge  22  aprile   2021,   n.   52,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87.  L'applicazione
mobile  di  cui  al  primo  periodo  e'  tecnicamente   adeguata   al
conseguimento delle  finalita'  del  presente  comma  e  puo'  essere
impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del decreto di  cui  al
primo periodo. 
  6. L'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il  comma
1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27  gennaio  2022,  n.  4,  sono
abrogati a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto e le misure gia' disposte ai sensi del citato articolo 4 sono
ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo. 
                               Art. 7 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 4 febbraio 2022 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Draghi, Presidente del Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Bianchi, Ministro dell'istruzione 
 
                                Speranza, Ministro della salute 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia