DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2023, n. 81 

Regolamento concernente modifiche al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice  di  comportamento
dei  dipendenti  pubblici,  a  norma  dell'articolo  54  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165». (23G00092) 
(GU n.150 del 29-6-2023)
 
 Vigente al: 14-7-2023  
 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante  «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza  (PNRR)»,  e,  in  particolare,  l'articolo  4,   che   ha
disciplinato l'introduzione, nell'ambito del Codice di  comportamento
dei dipendenti pubblici, di  misure  in  materia  di  utilizzo  delle
tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CEE» e,  in
particolare, l'articolo 154,  comma  5-bis,  che  stabilisce  che  il
parere di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento  e'  reso
dal Garante nei soli casi in cui la legge o il regolamento  in  corso
di adozione disciplina espressamente le modalita' del trattamento dei
dati; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
62,  recante  «Regolamento  recante  codice  di   comportamento   dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165»; 
  Visto, in particolare, il comma 1-bis dell'articolo 54 del predetto
decreto legislativo n. 165 del 2001, inserito dall'articolo 4,  comma
1, lettera a), del decreto-legge n. 36 del  2022,  il  quale  prevede
l'introduzione, nel Codice di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 62 del  2013,  di  una  sezione  dedicata  al  corretto
utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione  e
social media da parte dei  dipendenti  pubblici,  anche  al  fine  di
tutelare l'immagine della pubblica amministrazione; 
  Visto, in particolare, il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge
n. 36 del 2022, il quale prevede che l'introduzione,  nel  Codice  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013,  della
sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e
dei mezzi di informazione e dei social media da parte dei  dipendenti
pubblici,  anche  al  fine  di  tutelare  l'immagine  della  pubblica
amministrazione, e' effettuata entro il 31 dicembre 2022; 
  Visto,  altresi',  il  comma  7  dell'articolo   54   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, novellato dall'articolo  4,  comma
1, lettera b), del decreto-legge n. 36 del 2022, che prevede,  per  i
dipendenti delle pubbliche  amministrazioni,  lo  svolgimento  di  un
ciclo formativo obbligatorio, sia a seguito  di  assunzione,  sia  in
ogni caso di passaggio a ruoli o a  funzioni  superiori,  nonche'  di
trasferimento  del  personale,  le  cui  durata  e  intensita'   sono
proporzionate al grado di responsabilita', nei limiti  delle  risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui  temi  dell'etica
pubblica e sul comportamento etico; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 1° dicembre 2022; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nella
riunione del 21 dicembre 2022; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 aprile 2023; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 31 maggio 2023; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
        Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 
                        16 aprile 2013, n. 62 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16  aprile  2013,  n.
62, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 11-bis (Utilizzo delle  tecnologie  informatiche).  -  1.
L'amministrazione, attraverso i propri responsabili di struttura,  ha
facolta' di svolgere  gli  accertamenti  necessari  e  adottare  ogni
misura atta a garantire la sicurezza  e  la  protezione  dei  sistemi
informatici,  delle  informazioni  e  dei  dati.  Le   modalita'   di
svolgimento di tali accertamenti sono stabilite mediante linee  guida
adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, sentito il  Garante  per
la protezione dei dati personali.  In  caso  di  uso  di  dispositivi
elettronici personali, trova applicazione l'articolo 12, comma  3-bis
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
      2. L'utilizzo di account istituzionali e' consentito per i soli
fini connessi all'attivita' lavorativa o ad essa riconducibili e  non
puo' in alcun  modo  compromettere  la  sicurezza  o  la  reputazione
dell'amministrazione. L'utilizzo di  caselle  di  posta  elettroniche
personali e' di norma evitato per attivita' o comunicazioni afferenti
il servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a  circostanze  in
cui  il  dipendente,  per  qualsiasi  ragione,  non  possa   accedere
all'account istituzionale. 
      3. Il dipendente e' responsabile  del  contenuto  dei  messaggi
inviati. I dipendenti si  uniformano  alle  modalita'  di  firma  dei
messaggi   di   posta    elettronica    di    servizio    individuate
dall'amministrazione di appartenenza.  Ciascun  messaggio  in  uscita
deve consentire l'identificazione  del  dipendente  mittente  e  deve
indicare  un  recapito  istituzionale  al  quale   il   medesimo   e'
reperibile. 
      4. Al  dipendente  e'  consentito  l'utilizzo  degli  strumenti
informatici forniti dall'amministrazione  per  poter  assolvere  alle
incombenze  personali  senza  doversi  allontanare  dalla   sede   di
servizio, purche' l'attivita' sia  contenuta  in  tempi  ristretti  e
senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali. 
      5.  E'  vietato  l'invio  di  messaggi  di  posta  elettronica,
all'interno   o   all'esterno   dell'amministrazione,    che    siano
oltraggiosi, discriminatori o che possano essere  in  qualunque  modo
fonte di responsabilita' dell'amministrazione. 
      Art. 11-ter (Utilizzo dei mezzi di informazione  e  dei  social
media). - 1. Nell'utilizzo dei propri account  di  social  media,  il
dipendente utilizza ogni cautela affinche' le proprie  opinioni  o  i
propri giudizi su eventi, cose o persone, non  siano  in  alcun  modo
attribuibili   direttamente   alla   pubblica   amministrazione    di
appartenenza. 
      2. In ogni  caso  il  dipendente  e'  tenuto  ad  astenersi  da
qualsiasi intervento o commento che possa nuocere  al  prestigio,  al
decoro o all'immagine dell'amministrazione di  appartenenza  o  della
pubblica amministrazione in generale. 
      3. Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza le
comunicazioni, afferenti direttamente o  indirettamente  il  servizio
non  si  svolgono,  di  norma,  attraverso  conversazioni   pubbliche
mediante l'utilizzo di piattaforme  digitali  o  social  media.  Sono
escluse da tale limitazione le attivita' o le  comunicazioni  per  le
quali l'utilizzo  dei  social  media  risponde  ad  una  esigenza  di
carattere istituzionale. 
      4.  Nei  codici  di   cui   all'articolo   1,   comma   2,   le
amministrazioni si possono dotare di una "social  media  policy"  per
ciascuna tipologia di piattaforma digitale, al fine di adeguare  alle
proprie specificita' le disposizioni di cui al presente articolo.  In
particolare, la "social media policy" deve  individuare,  graduandole
in base al livello gerarchico e di responsabilita' del dipendente, le
condotte   che   possono    danneggiare    la    reputazione    delle
amministrazioni. 
      5. Fermi restando i casi di divieto  previsti  dalla  legge,  i
dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al
loro rapporto di lavoro con l'amministrazione e in  difformita'  alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013,  n.  33,  e
alla legge 7 agosto 1990, n.  241,  documenti,  anche  istruttori,  e
informazioni di cui essi abbiano la disponibilita'.»; 
    b) all'articolo 12: 
      1) al comma  1,  dopo  le  parole  «opera  nella  maniera  piu'
completa e accurata possibile» sono aggiunte le seguenti: «e, in ogni
caso,  orientando  il  proprio   comportamento   alla   soddisfazione
dell'utente.»; 
      2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «o
che  possano  nuocere  al  prestigio,  al   decoro   o   all'immagine
dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione
in generale.»; 
    c) all'articolo 13: 
      1) al comma 4,  dopo  le  parole  «e  adotta  un  comportamento
esemplare» sono inserite le seguenti: «, in  termini  di  integrita',
imparzialita', buona fede  e  correttezza,  parita'  di  trattamento,
equita', inclusione e ragionevolezza»; 
      2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
        «4-bis. Il  dirigente  cura  la  crescita  professionale  dei
collaboratori, favorendo le occasioni  di  formazione  e  promuovendo
opportunita' di sviluppo interne ed esterne alla struttura di cui  e'
responsabile.»; 
      3) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        «5.  Il  dirigente  cura,  compatibilmente  con  le   risorse
disponibili, il benessere organizzativo  nella  struttura  a  cui  e'
preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali  e  rispettosi
tra i collaboratori, nonche' di relazioni, interne  ed  esterne  alla
struttura, basate su una leale  collaborazione  e  su  una  reciproca
fiducia e  assume  iniziative  finalizzate  alla  circolazione  delle
informazioni, all'inclusione e alla valorizzazione  delle  differenze
di genere, di eta' e di condizioni personali.»; 
      4) al comma 7, sono aggiunte, infine, le  seguenti  parole:  «,
misurando  il  raggiungimento  dei  risultati  ed  il   comportamento
organizzativo»; 
    d) all'articolo 15, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
      «5-bis. Le attivita' di cui al comma 5  includono  anche  cicli
formativi sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico,  da
svolgersi obbligatoriamente, sia a seguito di assunzione, sia in ogni
caso di  passaggio  a  ruoli  o  a  funzioni  superiori,  nonche'  di
trasferimento  del  personale,  le  cui  durata  e  intensita'   sono
proporzionate al grado di responsabilita'.»; 
    e) all'articolo 17, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis.  Alle  attivita'  di  cui  al   presente   decreto   le
amministrazioni  provvedono  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.». 
                               Art. 2 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate provvedono alle attivita' previste dal  decreto  medesimo
mediante l'utilizzo delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 13 giugno 2023 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Zangrillo, Ministro per la pubblica
                                  amministrazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2023 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 1844